Regione Campania

Pubblicazioni di matrimonio del cittadino straniero

  • Servizio attivo

I cittadini stranieri, sia che siano residenti in Italia o che siano residenti all'estero, possono contrarre matrimonio o unione civile in un Comune italiano


A chi è rivolto

Alle persone straniere che intendono contrarre matrimonio civile, concordatario o religioso

Descrizione

Copertura geografica

Piaggine

Come fare

È necessario rivolgersi all'ufficio di stato civile del Comune di residenza di almeno uno degli sposi.

Il Nulla Osta deve essere presentato prima della redazione del verbale di pubblicazione o della richiesta di unione civile

Cosa serve

I cittadini stranieri per poter contrarre matrimonio o unione civile in Italia, oltre al rispetto di quanto previsto dalla normativa italiana, devono presentare un'apposita documentazione.

Se lo straniero è residente o domiciliato in Italia, sono necessarie le Pubblicazioni di matrimonio.

Se gli interessati sono entrambi stranieri, non residenti né domiciliati in Italia, anziché richiedere le Pubblicazioni di matrimonio, dovranno sottoscrivere un verbale nel quale dichiarano che non esistono fra di loro impedimenti di parentela, affinità, adozione o affiliazione, nè altri impedimenti ai sensi degli artt. 85, 86, 87 e 88 del Codice Civile. Il Verbale viene sottoscritto, previo appuntamento con l’Ufficio dello Stato Civile, almeno tre giorni prima del matrimonio presentando i documenti necessari (nulla osta al matrimonio o documentazione sostitutiva del nulla osta prevista da apposite convenzioni/accordi tra Stati).
Se il cittadino straniero non conosce perfettamente la lingua italiana, deve farsi assistere da un traduttore – interprete, sia alla richiesta di pubblicazioni che durante la celebrazione, munito di un idoneo documento di riconoscimento.

Il Nulla Osta
Essendo le condizioni per contrarre matrimonio o unione civile, regolate dalla legge nazionale del Paese di appartenenza, il documento fondamentale per la celebrazione del matrimonio dello straniero in Italia è il Nulla-Osta, rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine.
Il Nulla Osta deve attestare che non esistono impedimenti al matrimonio o unione civile secondo le leggi del Paese di appartenenza e deve chiaramente indicare i seguenti dati:

  • nome e cognome;
  • data e luogo di nascita;
  • paternità e maternità (qualora nel nulla-osta non fossero indicate le generalità dei genitori è necessario l’atto di nascita che può essere rilasciato: nel Paese di nascita, con certificato del proprio Consolato in Italia, su modello internazionale plurilingue);
  • cittadinanza;
  • residenza (se il cittadino è iscritto all’anagrafe di un Comune italiano indicare, come residenza, detto Comune; se invece il cittadino non è iscritto in alcuna anagrafe italiana indicare il Comune di residenza all’estero);
  • stato libero;
  • l'assenza di impedimenti al matrimonio o l'unione civile, secondo le leggi dello stato di appartenenza.

Può essere rilasciato:

  • dall’Autorità Consolare in Italia;
  • dall’Autorità competente del proprio Paese, se la normativa dello stato estero lo permette.
  • in base a specifici accordi e convenzioni internazionali per alcuni cittadini stranieri vigono condizioni diverse (si veda i punti successivi).

Il nullaosta deve essere presentato entro sei mesi dal suo rilascio, diversamente non potrà essere accettato (art. 41, c. 1, del D.P.R. n. 445/2000).
Poiché il nulla osta rappresenta un istituto giuridico la cui applicazione è affidata ad uno stato straniero, si deve guardare alla sostanza di esso, quindi il nulla osta non richiede formule precise ne contenere l’espressione “nulla osta”, ma è necessario che sia evidente che il cittadino, per le leggi cui è soggetto, possa contrarre matrimonio (parere del Consiglio di Stato n.3164/2013).

NOTA BENE
Il Nulla-Osta non può essere sostituito né da un semplice certificato di stato libero rilasciato dall’Autorità estera né da autocertificazione.
Onde evitare contrattempi è consigliabile verificare sempre che le generalità riportate sul nullaosta coincidano esattamente con quelle indicate sul passaporto.
I documenti in lingua straniera devono essere legalizzati e tradotti, in base alle norme e agli accordi internazionali in materia (vedi l'apposita pagina di questo sito).
nel caso in cui il cittadino fosse in possesso di due o più cittadinanze, dovrà esser presentato il nulla osta della cittadinanza prevalente, ovvero quella in cui è registrato anagraficamente o, qualora non fosse registrato nell'Anagrafe italiana, una a sua scelta purché documentabile. Nel caso in cui tra le cittadinanze possedute vi fosse quella italiana, questa prevale sempre e pertanto non vi è necessità del nulla osta.

Il certificato di capacità matrimoniale
Vi sono convenzioni internazionali che, invece del nulla osta, prevedono altro tipo di documentazione (quali il "certificato di capacità matrimoniale" previsto dalla convenzione di Monaco del 5/09/1980). Pertanto si consiglia di rivolgersi ad un ufficio di stato civile o alla rappresentanza diplomatica del proprio Paese, per avere indicazioni precise rispetto alla documentazione necessaria per contrarre matrimonio o unione civile in Italia.
A differenza del certificato di nulla osta, nel certificato di capacità matrimoniale sono sempre inseriti anche i dati relativi al futuro coniuge del richiedente. Poiché non sono previste le indicazioni di paternità e maternità, è necessaria la consegna anche dell'estratto di nascita, se possibile su modello plurilingue, che non richiede ulteriori formalità né traduzione.
Lo stesso certificato di capacità matrimoniale non necessita di legalizzazione o postille né di traduzione ed ha una validità definita pari a sei mesi.
È opportuno precisare che, qualora si tratti di cittadini della medesima nazionalità, sarà sufficiente un unico certificato il cui rilascio presuppone che si sia accertata l’assenza di ostacoli al matrimonio sia nei confronti dell’uno che dell’altro soggetto menzionati.
Ciascuno Stato, inoltre, al momento della ratifica della Convenzione ha indicato l’autorità preposta al rilascio del documento: potrà trattarsi del consolato straniero in Italia o di funzionario straniero nello Stato estero.

Cosa si ottiene

Tempi e scadenze

I tempi e le scadenze non sono al momento disponibili

Costi

GRATUITO

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Prenotazione Appuntamento

Comune di Piaggine

Sindaco: Renato Pizzolante

Piazza Umberto I n. 9 - Piaggine
Orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì: 8:00-14:00
martedì e giovedì: anche 14:30-18:30
Telefono:0974.942014
PEC: protocollo@pec.comune.piaggine.sa.it 

Piaggine Panorama

Casi particolari

Il nulla osta ed il rifugiato

Tra i diritti fondamentali dell'individuo rientra quello di contrarre matrimonio, e pertanto può essere esercitato da chiunque, anche se non appartenente ad una determinata comunità statale.

Il rifugiato essendo un soggetto che teme di essere perseguitato da parte del Paese di cui è cittadino, non può rivolgersi allo Stato di origine per ottenere un nulla osta per sposarsi in Italia.

Il Ministero dell'Interno con la circolare n.1/2022, ha ammesso che il rifugiato, riconosciuto in quanto tale ed in grado di esibire la certificazione di rifugiato, possa sostituire il nulla osta con una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art.47 del d.P.R. n.445/2000.

Tale dichiarazione invece non vale per i richiedenti asilo, in attesa di riconoscimento quale rifugiati, o per i titolari di protezione sussidiaria).

Condizioni di servizio

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Servizi Demografici ed Elettorali

All'Ufficio Servizi Demografici fanno capo gli adempimenti che competono al Sindaco, nella sua veste di ufficiale di governo, in materia di Anagrafe, Stato Civile, Statistiche, Liste Elettorali e Leva Militare.

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